CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA fr

1) CONDIZIONI, MODALITÀ E TERMINI DI FORNITURA:

Le forniture in favore di Ramponi S.r.l. con socio unico (di seguito “Committente”) saranno effettuate alle condizioni, con le modalità, i termini e nelle quantità specificate negli ordini che saranno inviati dal Committente al Fornitore per iscritto e che formano parte integrante dell’ordine stesso. A fronte di sopravvenute esigenze produttive, il Committente è sin d’ora autorizzato a modificare i termini di consegna, mediante comunicazione scritta al Fornitore. Per le forniture franco magazzino del Committente, il trasporto sarà a cura, spese e rischio del Fornitore.

2) PREZZI:

I prezzi sono concordati tra le Parti ed hanno validità per tutto il corso delle forniture, pertanto gli stessi non potranno subire variazioni salvo accordo scritto tra Fornitore e Committente.

3) CONSEGNA:

Il Fornitore accetta integralmente i termini e le quantità di consegna stabiliti nell’ordine se non contestati per iscritto entro (3) tre giorni dalla data di ricezione del programma ordine ove sono riportati. Decorso il termine indicato, il Fornitore effettuerà le forniture nei termini e con le modalità di cui sopra; tali termini si intendono essenziali per il Committente. Eventuali ritardi nella consegna al Committente, non dovuti a causa di forza maggiore, comporteranno la responsabilità del Fornitore per i danni cagionati al Committente ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c. Quale determinazione preliminare del danno causato al Committente dal ritardo nella fornitura da parte del Fornitore il posticipo di pagamento ha valore di penale ex art. 1382 c.c.

4) SCORTE:

Il Fornitore custodirà all’interno dei propri magazzini la quantità di materiale indicata sul programma ordine, in modo da assicurare al Committente eventuali richieste di fornitura urgente. Ove il fornitore decida di cessare la produzione di tutti o parte dei materiali oggetto del presente ordine, si obbliga ad assicurare almeno (3) tre mesi di produzione, a decorrere dalla data di comunicazione al Committente della decisione di cessare la Produzione.

5) ESECUZIONE:

I materiali forniti dovrà essere perfettamente conforme ai disegni consegnati dal Committente al Fornitore ed eseguito a regola d’arte. Qualora (per qualsiasi motivo imputabile al Fornitore) la fornitura non sia, non possa o non venga effettuata nei termini e con le modalità specificate, il Committente avrà diritto ad annullare in toto o in parte l’ordine. Tale annullamento libererà il Committente da ogni obbligo relativamente a quanto annullato. Il Committente potrà denunciare eventuali vizi visibili del materiale fornito fino alla data dell’utilizzo dello stesso nella propria catena produttiva. Il Fornitore accorda sin d’ora apposita deroga a qualsiasi termine di decadenza dal diritto di contestazione dei vizi o difetti, rinunziando ad opporre eccezioni in tal senso. Qualora il materiale fornito dovesse presentare difetti visibili e riparabili, il Committente, all’atto dell’utilizzo, ne darà comunicazione al Fornitore, che potrà sostituire i pezzi difettosi in tempo utile. Ove il Fornitore non provveda alla sostituzione entro (24) ventiquattro ore o non comunichi immediatamente per iscritto la propria disponibilità alla sostituzione in tempo utile, il Committente è sin d’ora autorizzato a rilavorare e/o produrre il pezzo difettoso e ad addebitare al Fornitore sia il costo della materia prima che della lavorazione. E’ fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Il materiale non idoneo e non corrispondente alle prescrizioni comunicate al Fornitore o riportate nei disegni o nei capitolati tecnici consegnati al Fornitore, che il Committente non possa o non intenda recuperare sarà messo a disposizione del Fornitore per il ritiro. Qualora detto ritiro non avvenga entro (3) tre giorni dalla messa a disposizione, il materiale sarà restituito al Fornitore a cura del Committente con spese a carico del Fornitore. Il Fornitore è tenuto ad effettuare tempestivamente il reintegro del materiale non conforme e a risarcire il danno causato.

6) ATTREZZATURE:

Qualora per l’esecuzione dell’ordine il committente metta a disposizione del Fornitore proprie attrezzature, queste rimarranno presso la sede del Fornitore in conto prestito d’uso. Il Fornitore assume l’obbligo di mantenere nelle migliori condizioni di efficienza e funzionalità dette attrezzature assumendo l’onere e il carico della manutenzione ordinaria. Il Fornitore assume inoltre in proprio i rischi connessi all’utilizzo di dette attrezzature, esonerando sin d’ora il Committente da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che l’utilizzo delle attrezzature possa causare. La manutenzione straordinaria resterà a carico del Committente. Il Fornitore si obbliga ad utilizzare le attrezzature di proprietà del Committente esclusivamente per la produzione del materiale oggetto di ordini del Committente. Il Fornitore si obbliga a stipulare apposita assicurazione in favore del Committente per furto, incendio e altri rischi inerenti dette attrezzature, nonché per i danni che l’uso delle stesse possa causare a persone o cose. Qualora cessi, per qualsiasi motivo, il rapporto di fornitura, o il Fornitore non sia in grado di assicurare lo standard qualitativo richiesto per i materiali oggetto dell’ordine, gli attrezzi concessi in uso dovranno essere restituiti o comunque messi immediatamente a disposizione del Committente per il ritiro, a semplice richiesta del Committente.

7) GARANZIA:

Il Fornitore garantisce i prodotti/componenti/semilavorati forniti sia per il materiale utilizzo che per la lavorazione, in relazione sia all’ordine di acquisto che ai disegni costruttivi (alle prescrizioni tecniche o capitolati tecnici ove previsti), assumendo ogni responsabilità di legge per i danni e/o le spese che eventuali difettosità dovessero causare al Committente o a Terzi, ex articolo 2043 c.c.

8) CESSIONE CREDITI:

La cessione dei crediti derivanti dal presente ordine e successivi è vietata; su richiesta del Fornitore il Committente potrà concedere, a sua discrezione e per iscritto, l’autorizzazione a cedere detti crediti a favore di società di factoring di suo gradimento.

9) DISEGNI, DOCUMENTI TECNICI E ALTRI BENI DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE:

I disegni, gli stampi, i campioni, i modelli e la documentazione tecnica messi a disposizione del Fornitore per l’esecuzione delle forniture sono di proprietà del committente e allo stesso dovranno essere restituiti al termine della fornitura in buono stato di conservazione. In ogni caso il Fornitore si obbliga a non utilizzare tali beni dopo la cessazione della fornitura o al termine del contratto tra le Parti. In difetto saranno addebitate al Fornitore le spese per sostituzioni e/o riparazioni.

10) LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE:

Le forniture di cui infra sono regolate dalla legge italiana cui si fa espresso riferimento per quanto non espressamente previsto, anche nel caso che il fornitore non abbia tale cittadinanza. Per qualsiasi controversia si cercherà una soluzione amichevole, in mancanza di esito positivo di tale tentativo, per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Como (Italia).

11) ACCETTAZIONE:

L’ordine e le condizioni generali sopra riportate si considereranno comunque espressamente accettate, per fatto concludente con l’invio dei primi materiali di cui al presente ordine, Qualora una delle clausole sopra riportate dovesse risultare invalida o nulla le altre continueranno a valere tra le parti e nei confronti dei terzi interessati. Le parti convengono inoltre che le condizioni generali di cui infra, anche se non sottoscritte nuovamente, varranno per tutte le forniture che seguiranno a quelle di cui al presente ordine.

12) OBBLIGO DI RISPETTARE IL CODICE ETICO:

Il Fornitore si impegna a rispettare e far rispettare al proprio Personale il Codice Etico adottato dal Committente ex D. Lgs. 231/2001 consultabile su www.ramponi.it qui integralmente richiamato. Il Fornitore si impegna a segnalare all’Organismo di Vigilanza del Cliente, anche a mezzo e-mail all’indirizzo odv@ramponi.it eventuali contestazioni ex D.Lgs. 231/2001 a carico del Fornitore o suo personale, nonché violazioni del suddetto Codice Etico. Il Fornitore manleva il Committente per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultimo quale conseguenza della violazione da parte del Fornitore delle dichiarazioni rese e delle garanzie prestate.

13) CLAUSOLA RISOLUTIVA:

Qualora il Fornitore, o il suo Personale apicale o sottoposto, sia imputato di un procedimento penale per reati presupposto del regime di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001 o violi le norme previste dal Codice Etico, il Cliente potrà risolvere il Contratto di Fornitura con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione e il Cliente potrà comunque agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patendi.

14) CONTROLLI EX D. LGS. 231/2001:

Il Fornitore si rende disponibile a permettere eventuali controlli da parte dell’organismo di vigilanza del Committente, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare i diritti dei lavoratori e la legge sulla protezione dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara di aver espressamente esaminato ed approvatoleclausoleseguenti: 1) CONDIZIONI, MODALITA’ E TERMINI DI FORNITURA; 2) PREZZI; 3) CONSEGNA; 4) SCORTE; 5) ESECUZIONE; 6) ATTREZZATURE 7) GARANZIA; 8) CESSIONE CREDITI; 10) LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE; 11) ACCETTAZIONE; 12) MANLEVA